Quando il diritto incontra il buon senso, spesso il buon senso resta fuori dall’aula.
C’è una bambina di tredici anni che porterà addosso una ferita per tutta la vita. C’è una famiglia devastata. C’è un uomo che ha ammesso la violenza. E c’è un giudice che ha ritenuto non necessario mantenerlo in carcere, disponendo una misura meno afflittiva, valorizzando elementi come la confessione, la collaborazione e l’assenza di precedenti.
L’opinione pubblica, naturalmente, è esplosa. I titoli hanno sintetizzato tutto in poche parole: “liberato perché dispiaciuto”. Giuridicamente è un’espressione imprecisa, ma mediaticamente funziona. Molto.
Le cosiddette “scusanti”, infatti, sono un’altra cosa. Non consistono nel chiedere perdono dopo aver commesso un reato. Sono cause previste dall’ordinamento che, in circostanze eccezionali, possono incidere sulla colpevolezza dell’agente quando la sua capacità di autodeterminazione sia stata gravemente compromessa. Insomma, non basta presentarsi davanti al giudice con gli occhi bassi e dire “mi dispiace”.
Il punto, però, non è questo.
Il punto è che la legge, da sola, non parla. Ha sempre bisogno di qualcuno che la interpreti. E qui si apre un mondo.
Esiste l’interpretazione letterale, quella logica, quella storica, quella sistematica, perfino quella sociologica. Tutte perfettamente legittime. Tutte insegnate nelle facoltà di Giurisprudenza. Tutte capaci, partendo dalla stessa norma, di arrivare a conclusioni profondamente diverse.
È qui che il celebre dura lex, sed lex perde un po’ della sua granitica sicurezza. Perché la legge sarà anche dura, ma prima bisogna stabilire come quella legge debba essere interpretata e applicata al caso concreto.”.
E allora accade che due cittadini leggano lo stesso fatto e vedano due realtà diverse. Uno vede un imputato che beneficia delle garanzie dello Stato di diritto. L’altro vede una bambina violentata e il suo aggressore fuori dal carcere. Entrambi osservano la medesima scena. Cambia soltanto la lente.
Non spetta a noi sindacare una decisione giudiziaria. Esistono i mezzi di impugnazione, gli organi di controllo e, se del caso, gli ispettori ministeriali già annunciati.
Ma una domanda, quella sì, possiamo permettercela.
Se la fiducia nella giustizia nasce anche dalla percezione di giustizia, fino a che punto un’interpretazione, pur tecnicamente corretta, può allontanarsi dal sentimento comune senza incrinare proprio quella fiducia che dovrebbe alimentare?
Forse aveva ragione Indro Montanelli quando osservava che il diritto è indispensabile, ma non sempre riesce a consolare le disgrazie umane. E davanti a una bambina di tredici anni, il Codice può spiegare molte cose. Consolarne poche.
Giuseppe Arnò
*
Foto: archivio redazione Lagazzetta-online.com