COMUNICATO DOTTRINALE – EX CATHEDRA

 

Trasmetto il seguente contributo, redatto e sottoscritto dal Sov.mo Fr. Mimmo Leonetti, su sua richiesta di diffusione. Il testo è pubblicato quale intervento di riflessione giuridica e culturale; le valutazioni e le opinioni in esso espresse appartengono esclusivamente all’Autore.

De Libertate Associationis et Principio Non Discriminationis

A margine di Cass., Sez. Lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24875

Sub specie iuris et sub specie interioritatis

A cura del Sov.mo Fr. Mimmo Leonetti, RSAA 1778


Premessa

Ogni pronuncia della Corte di cassazione merita il massimo rispetto istituzionale. Proprio tale rispetto, tuttavia, impone che le decisioni della giurisdizione possano essere oggetto di esame critico da parte della dottrina, soprattutto quando incidano sul delicato equilibrio tra interessi pubblici e libertà fondamentali garantite dalla Costituzione.

L’ordinanza in epigrafe affronta un tema di indubbia rilevanza: gli obblighi di comunicazione gravanti sul pubblico dipendente ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse e della tutela dell’imparzialità dell’amministrazione.

La presente riflessione non mette in discussione tali finalità, che trovano fondamento negli artt. 54 e 97 della Costituzione e costituiscono pilastri dello Stato di diritto. Essa intende piuttosto interrogarsi sul punto in cui l’obbligo di trasparenza incontra la libertà di associazione, domandandosi se il bilanciamento operato dall’interpretazione della norma risulti pienamente conforme ai principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza ed eguaglianza.


I. L’obbligo dichiarativo e il suo fondamento

L’art. 5 del D.P.R. n. 62 del 2013 impone al dipendente pubblico di comunicare l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio.

La Corte di cassazione ha ritenuto che tale obbligo abbia natura preventiva e conoscitiva: esso è funzionale a consentire all’Amministrazione di valutare l’eventuale esistenza di profili di conflitto di interessi, senza che sia necessario attendere il verificarsi di episodi concreti di infedeltà o di parzialità.

La decisione chiarisce altresì che l’obbligo informativo non deriva dall’illiceità dell’appartenenza associativa, bensì dalla necessità di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Su questo principio non può esservi dissenso.


II. Il nodo costituzionale

Il punto sul quale appare opportuno aprire una riflessione concerne, piuttosto, l’estensione dell’obbligo dichiarativo.

Se l’ordinamento riconosce che l’adesione ad un’associazione lecita non costituisce, di per sé, alcun illecito, occorre interrogarsi se l’omessa comunicazione possa assumere rilievo disciplinare indipendentemente da qualsiasi verifica circa la concreta idoneità dell’appartenenza associativa ad incidere sull’esercizio della funzione pubblica.

L’art. 18 della Costituzione tutela la libertà di associazione quale espressione della dignità della persona e del pluralismo democratico.

L’art. 3 impone che eventuali limitazioni siano giustificate da criteri di ragionevolezza e siano applicate in modo non discriminatorio.

L’art. 2 riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’individuo.

La questione, pertanto, non riguarda la liceità dell’obbligo di comunicazione in sé, bensì il livello di generalità con cui esso viene interpretato e applicato.


III. Proporzionalità e libertà associativa

Ogni limitazione di una libertà costituzionale deve rispettare il principio di proporzionalità.

L’interesse pubblico alla prevenzione dei conflitti di interesse è certamente primario.

Parimenti primaria è la tutela della libertà associativa.

Tra tali valori non dovrebbe instaurarsi un rapporto di reciproca esclusione, bensì un equilibrio fondato sull’accertamento concreto dell’effettiva interferenza tra l’appartenenza associativa e le funzioni esercitate.

Diversamente, il rischio è che l’obbligo dichiarativo finisca per attribuire rilevanza disciplinare non tanto alla concreta possibilità di un conflitto di interessi, quanto alla mera appartenenza ad una determinata categoria associativa.

È precisamente su questo punto che il dibattito costituzionale rimane aperto.


IV. Laicità dello Stato e neutralità dell’ordinamento

La laicità costituisce uno dei principi supremi dell’ordinamento repubblicano.

Essa implica neutralità dello Stato dinanzi alle convinzioni religiose, filosofiche, spirituali e associative dei cittadini.

Lo Stato costituzionale non è chiamato a valutare il valore delle convinzioni personali, bensì esclusivamente la loro eventuale incidenza sull’esercizio imparziale della funzione pubblica.

In questa prospettiva, la prevenzione dei conflitti di interesse deve fondarsi su criteri oggettivi e verificabili, evitando che possano assumere rilievo presunzioni fondate sulla sola appartenenza ad una formazione sociale lecita.


Conclusioni

L’ordinanza della Corte di cassazione riafferma, con forza, il valore della trasparenza amministrativa.

Resta tuttavia aperta la questione se l’interpretazione dell’obbligo dichiarativo possa essere ulteriormente affinata alla luce dei principi di libertà associativa, proporzionalità ed eguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Il diritto costituzionale vive dell’equilibrio tra valori concorrenti.

La tutela dell’imparzialità dell’amministrazione non può prescindere dalla tutela delle libertà fondamentali; allo stesso modo, l’esercizio delle libertà individuali non può ignorare i doveri che derivano dall’assunzione di pubbliche funzioni.

La ricerca di tale equilibrio costituisce il compito permanente della giurisprudenza, della dottrina e di ogni interprete fedele allo spirito della Costituzione.

La libertà non teme la trasparenza.

La trasparenza, a sua volta, non dovrebbe mai trasformarsi in una presunzione che finisca per comprimere, oltre il necessario, l’esercizio di una libertà costituzionalmente garantita.

Lux ex Tenebris.

Il Sovrano

Mimmo Leonetti – RSAA 1778

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