Dalla pena capitale all’ergastolo: il difficile equilibrio tra il diritto alla vita, la sicurezza collettiva e la memoria delle vittime
Da quando l’uomo ha cominciato a darsi delle leggi, ha anche trovato il modo di punire chi le trasgredisce. E, spesso, di farlo con una fantasia che sarebbe stata meglio impiegata in altre attività.
Il Codice di Hammurabi, risalente al XVIII secolo avanti Cristo, contemplava già la pena capitale per numerosi reati. Poi vennero i Greci, i Romani, il Medioevo e i suoi supplizi: crocifissioni, roghi, impalamenti, squartamenti e altre manifestazioni di una civiltà che, quanto a inventiva, non si faceva mancare nulla. La morte di Giovanna d’Arco, consegnata alla storia anche dalla pittura, rimane uno dei simboli più eloquenti di quella giustizia che, in nome della verità, poteva arrivare a bruciare persino una coscienza.
La pena capitale nacque e si consolidò come punizione, vendetta e strumento di difesa sociale. Si pensava che eliminare il colpevole significasse eliminare il pericolo e che l’esempio, possibilmente terribile, avrebbe dissuaso gli altri dal commettere analoghi delitti. Una logica semplice, quasi geometrica: togliere di mezzo il criminale e presentare il conto alla criminalità.
Peccato che la natura umana sia meno geometrica di quanto piaccia ai legislatori.
Beccaria e il coraggio di dubitare
Fu nel Settecento illuminista che il pensiero di Cesare Beccaria, con Dei delitti e delle pene del 1764, mise seriamente in discussione la legittimità e l’utilità della pena di morte. Nel 1786 il Granducato di Toscana, sotto Pietro Leopoldo, divenne il primo Stato ad abolirla in modo organico in età moderna.
Da allora il cammino abolizionista ha compiuto progressi considerevoli. Secondo Amnesty International, la maggioranza degli Stati del mondo ha ormai abolito la pena capitale per legge o ha cessato di applicarla nella pratica. In Italia essa è incompatibile con l’ordinamento costituzionale.
Le ragioni sono note: la vita non dovrebbe essere nella disponibilità dello Stato; un errore giudiziario, una volta eseguita la condanna, non può essere riparato; inoltre, non esistono prove conclusive che la pena capitale costituisca un deterrente più efficace di una pena detentiva severa e certa.
Sono argomenti robusti. Eppure, se la discussione fosse così semplice, non tornerebbe periodicamente a infiammare le coscienze e i parlamenti.
Perché una cosa è discutere della pena capitale in astratto, magari seduti comodamente dalla parte giusta della storia; altra cosa è guardare negli occhi chi ha perduto un figlio, un coniuge o un genitore per mano di un assassino che ha agito con lucida premeditazione.
È qui che le certezze cominciano a perdere qualche bottone.
Il criminale, la vittima e lo Stato
Prendiamo il caso di Nidal Malik Hasan, ex maggiore dell’esercito statunitense, responsabile della strage di Fort Hood, in Texas, il 5 novembre 2009. Nell’attacco morirono tredici persone e trentadue furono oggetto di tentati omicidi, secondo i capi d’imputazione per i quali Hasan fu riconosciuto colpevole. Nel 2013 venne condannato a morte da una corte marziale.
Non occorre indulgere in particolari macabri per comprendere la gravità del caso. Tredici vite spezzate, altre persone ferite, famiglie segnate per sempre. E un responsabile che, secondo la sentenza, aveva commesso delitti premeditati.
La domanda è inevitabile: che cosa deve fare una società civile davanti a una simile atrocità?
La risposta più immediata è: applicare la legge. Ma quale legge, e con quale finalità?
Se lo Stato uccide il colpevole, dimostra che il delitto merita una condanna estrema. Non dimostra necessariamente che quella condanna sia la più giusta, né che impedisca altre stragi. Se invece lo Stato rinuncia alla morte, deve spiegare come intenda proteggere la collettività da chi abbia dimostrato una pericolosità eccezionale.
Non basta, infatti, dichiararsi contrari alla pena capitale. Bisogna anche dire che cosa si propone al suo posto.
La misericordia è una virtù; la sicurezza pubblica è un dovere. Confonderle può essere pericoloso quanto ignorarle entrambe.
La vita dietro le sbarre: redenzione o illusione?
L’ergastolo viene indicato come alternativa alla pena di morte. Ma anche qui le domande non mancano.
Il carcere può davvero redimere chi ha commesso delitti efferati? Può trasformare un assassino in una persona diversa, restituendogli coscienza, responsabilità e rispetto per la vita altrui? E, soprattutto, come si distingue una redenzione autentica da una recita ben preparata in vista della libertà?
Non sarebbe ragionevole sostenere che nessuno possa cambiare. La storia umana conosce conversioni sincere, ravvedimenti profondi e persone che hanno saputo riconoscere il male commesso. Ma sarebbe altrettanto imprudente trasformare questa possibilità in una presunzione universale.
Il fatto che un detenuto abbia scontato molti anni, abbia mantenuto una condotta disciplinata o abbia imparato a esprimersi con maggiore sensibilità non dimostra, da solo, che non costituisca più un pericolo.
E allora? Dobbiamo credere nella possibilità del recupero oppure arrenderci all’idea che certi uomini siano irrecuperabili?
Forse la risposta più onesta è che non possiamo saperlo sempre. E proprio per questo una decisione tanto grave non dovrebbe dipendere né dall’ottimismo di maniera né dalla disperazione vendicativa.
La pena deve essere certa, proporzionata e rispettosa della dignità umana. La protezione della società, però, non può essere sacrificata sull’altare di un generico desiderio di offrire a tutti una seconda possibilità, indipendentemente dalle circostanze.
Una possibilità di cambiamento non è un certificato di innocuità.
La terza via: nessuna esecuzione, nessuna indulgenza automatica
Ecco, dunque, una possibile impostazione.
Abolire la pena di morte, senza riserve, ma accompagnare l’abolizione con un sistema detentivo capace di affrontare davvero i crimini più gravi. Per gli omicidi plurimi premeditati, le stragi e gli altri delitti eccezionali definiti dalla legge, la pena potrebbe essere l’ergastolo, con una custodia rigorosa e senza liberazioni automatiche fondate soltanto sul trascorrere del tempo o su una buona condotta formale.
Nessun premio dovuto per anzianità di servizio, insomma: il carcere non è un programma fedeltà.
La possibilità di riesame dovrebbe tuttavia rimanere effettiva, affidata a un’autorità indipendente, sulla base di criteri severi e verificabili: evoluzione personale, assunzione di responsabilità, valutazione individuale del rischio e considerazione della sicurezza pubblica. Non una porta aperta per obbligo, ma neppure una porta murata per principio.
Perché anche l’ergastolo perpetuo, se privo di qualsiasi prospettiva concreta di riesame, solleva una questione morale e giuridica: può lo Stato dichiarare che una persona non cambierà mai, prima ancora di sapere che cosa il tempo farà di lei?
Qui entra in gioco l’ergastolo ostativo, espressione che nell’ordinamento italiano richiama un regime particolarmente restrittivo nell’accesso ai benefici penitenziari. Il suo significato giuridico non coincide, però, con una condanna automaticamente irriducibile a ogni valutazione futura. La questione è delicata e richiede garanzie, non slogan.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di evitare entrambi gli estremi: una liberazione che ignori il pericolo reale e una detenzione che trasformi la persona in un oggetto definitivamente abbandonato dallo Stato.
In medio stat virtus, dicevano i Latini. Ma trovare il giusto mezzo non significa necessariamente collocarsi a metà strada: significa cercare la soluzione più giusta, anche quando è scomoda per tutti.
La voce della Chiesa e il limite del potere
Papa Leone XIV ha ribadito l’inammissibilità della pena di morte, richiamando la dignità della persona. La tradizione cristiana insiste sulla possibilità del pentimento e sulla necessità di non confondere il peccato con l’intera identità di chi lo commette.
È una prospettiva coerente con una concezione misericordiosa dell’uomo. Ma lo Stato, pur dovendo rispettare la dignità umana, ha anche il compito di impedire che altri innocenti diventino vittime.
Il richiamo alla redenzione non risolve da solo il problema della sicurezza; il richiamo alla sicurezza, a sua volta, non autorizza qualsiasi punizione.
Quanto alla proposta di amnistie o condoni, essa può avere un significato umanitario e sociale, ma non può diventare una risposta indistinta a situazioni radicalmente differenti. Una cosa è concedere una possibilità a chi ha commesso un reato minore; altra è decidere sulla libertà di chi ha pianificato e realizzato una strage.
La giustizia non dovrebbe essere né una vendetta amministrata dallo Stato né un esercizio di benevolenza privo di discernimento.
E se davvero, come ricorda una massima attribuita a Benjamin Disraeli, senza differenze di opinione non esisterebbe conversazione, forse il dibattito sulla pena capitale merita proprio questo: meno anatemi, più ragionamenti.
Il dubbio che nessuna sentenza cancella
Resta, tuttavia, una domanda alla quale né il diritto né la filosofia possono rispondere con una formula valida per ogni caso.
Le tredici persone uccise a Fort Hood dove le collochiamo, quando discutiamo della dignità del loro assassino? E dove collochiamo i loro familiari, ai quali nessun processo potrà restituire una voce amata, una presenza quotidiana, un futuro interrotto?
Non sarebbe giusto dimenticarli. Ma sarebbe altrettanto sbagliato sostenere che la loro sofferenza possa essere alleviata soltanto dalla morte del responsabile.
La pena capitale non restituisce le vittime. L’ergastolo non cancella il delitto. La redenzione, quando esiste, non riscrive il passato. E la sicurezza assoluta, purtroppo, non è una promessa che alcun ordinamento possa mantenere.
Possiamo soltanto pretendere che la giustizia faccia tutto ciò che è ragionevolmente possibile per proteggere gli innocenti, punire i colpevoli, evitare gli errori irreparabili e non perdere la propria umanità proprio quando è chiamata a giudicare chi l’ha calpestata.
Forse, allora, la vera prova di civiltà non consiste nel sapere quanto severamente possiamo punire un uomo, ma nel riuscire a farlo senza trasformarci in ciò che condanniamo.
E qui arriva il paradosso finale: se lo Stato uccide per dimostrare che uccidere è inammissibile, deve spiegare perché la sua uccisione sia diversa da quella che punisce. Se invece rinuncia a uccidere, deve dimostrare che la propria clemenza non si tradurrà in un rischio imposto ad altri innocenti.
La prima domanda è se l’assassino meriti di morire. La seconda, forse più difficile, è se noi abbiamo il diritto di deciderlo. Ma la terza non possiamo evitarla: chi risponderà, se per salvare il colpevole finiremo per abbandonare le sue prossime vittime?
Giuseppe Arnò
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