
LA CASSAZIONE CENSURA NUOVAMENTE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Con una nuova, ennesima importante Sentenza, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio – già espresso in altre sentenze ma non ancora recepito nella legislazione italiana – che il credito per le imposte già pagate all’estero (per redditi prodotti all’estero) spetta (al contribuente con la residenza fiscale in Italia) anche se tale contribuente che ha lavorato all’estero e comunque prodotto redditi all’estero, non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, purchè vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali.
Va rilevato tuttavia che le sentenze della Cassazione non hanno forza di legge perché decidono un caso specifico portato all’attenzione del giudice, tuttavia la Cassazione definisce la corretta interpretazione e applicazione di una legge. Dovrà ora essere lo Stato (Governo e Parlamento) a modificare la legge per uniformarsi ai principi fissati dalla Suprema Corte. Vorrei ricordare che è da molti anni che segnaliamo e denunciamo (con interrogazioni, emendamenti e proposte di legge) il problema di decine di migliaia di nostri lavoratori andati a lavorare all’estero per più di dodici mesi e i quali, per la ragioni più disparate e sebbene sia obbligatorio per legge, non si iscrivono all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), mantenendo così la residenza fiscale in Italia e che rischiano di essere o sono sottoposti a doppia tassazione. A questo punto, dopo l’ulteriore chiarimento della Cassazione, ci sembra improcrastinabile un intervento legislativo del Governo italiano che legiferi – come richiesto anche nelle mie interrogazioni – che il contribuente può detrarre l’imposta assolta all’estero da quella complessivamente dovuta allo Stato italiano, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
CAMERA DEI DEPUTATI
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